PROVA ORALE concorsi ordinari: pubblicati i quadri di riferimento per la prova orale (e pratica laddove prevista)
- Infanzia e primaria: durata massima di 30 minuti e la lezione simulata non può essere superiore alla metà della durata effettiva delle prove.
- Secondaria I e II grado: prova orale durata massima di 45 minuti e la durata della lezione simulata non potrà eccedere la metà della durata della prova orale
- Punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
Quadro_di_riferimento_prova_solo_orale | Quadro_di_riferimento_prova_orale_e_pratica |
Quadro_di_riferimento_prova_orale_ADMM_ADSS | Quadro_di_riferimento_prova_orale_AB24_AB25_BB02 |
Concorso docenti scuola secondaria I grado, secondaria II grado. DM 205/2023 DD 2575/2023. Domanda di partecipazione entro il 9 gennaio 2024
Titoli di accesso
I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
- Laurea di Vecchio Ordinamento
- Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento,
- Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017
- Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .
NOTE:
- In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR 19/2016 e entro la data del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
- Gli esami e i CFU richiesti, per integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
- Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
- I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
- Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.
Le FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito |