A seguito di numerose richieste di chiarimento circa i permessi relativi al personale cd. “Covid”, si riporta un promemoria sul diritto a detti permessi.
Il personale, docente e ATA, nominato su supplenza c.d. “COVID” è equiparato al supplente titolare di una nomina temporanea di competenza del Dirigente scolastico.
Di seguito ciò di cui ha diritto
PERIODI DI MALATTIA
(ART. 19 CCNL 2006/09)
Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio). Terminati i 30 giorni il contratto si risolve.
PERMESSI
(ARTT. 16 e 19 CCNL 2006/09)
Permessi orari
Per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.
Docenti
- I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- Scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.
ATA
- 36 ore per ogni anno scolastico.
Permessi retribuiti e non retribuiti
Permessi retribuiti
- matrimonio: 15 giorni continuativi (spettano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile).
- lutti: per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso per evento.
Permessi non retribuiti
- per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso;
- per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso.
La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Visite specialistiche (artt. 16 e 19 CCNL 2006-09 e art. 33 CCNL 2016-18)
Docenti:
- permesso breve;
- permesso non retribuito per motivi personali;
- assenze per malattia (con conseguente valutazione nel periodo di comporto)
Personale ATA
(art. 33 CCNL 2016-18)
- 18 ore per anno scolastico (in modalità oraria o giornaliera)
- permessi brevi a recupero
- permessi per motivi familiari e personali non retribuiti
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario
- altre e diverse casistiche e tutte le possibili fattispecie previste dall’art. 33.
Altri permessi
Rimane intatto il diritto per “permessi previsti da altre disposizioni di legge” (es. donazione sangue ecc.).
Per i congedi di maternità e paternità non c’è nessuna differenza tra personale a tempo determinato e indeterminato, per cui rimangono intatti, anche per i supplenti c.d. “COVID”, durante tutto il periodo di nomina, i congedi previsti dall’art. 12 del CCNL 2006/09 e dal T.U. 151/01 e successive modificazioni.