Il decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 riguarda direttamente la scuola sotto l’aspetto delle assenze per malattia, modificando alcuni aspetti dell’art. 71 della legge 133/2008:
1) è abolito il comma 3, per cui le fasce di reperibilità per le visite fiscali tornano ad essere quelle previste dal CCNL, art. 17, comma 14, e cioè dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
2) gli oneri per le visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali e non dei bilanci delle scuole;
3) le certificazioni mediche relative ad assenze superiori a 10 giorni o relative a malattie insorte dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, possono essere certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (es. medico di famiglia).