Confusione e contenzioso nelle scuole in assenza di un intervento del MIUR
La scheda della UIL Scuola
Nel comparto Scuola le visite mediche specialistiche sono state da tempo regolamentate dalla Circolare Ministeriale 301/1996 e –successivamente- dalla Legge 111/2011 che hanno stabilito:
1. le assenza per malattia dovute a visite specialistiche vanno giustificate con l’attestazione del medico o della struttura che hanno svolto la visita stessa;
2. l’assenza per malattia viene erogata a giornate intere, indipendente dall’orario in cui si svolge la visita specialistica;
3. se la visita si svolge in un comune diverso da quello di residenza, rientrano nell’assenza anche gli eventuali giorni necessari per il viaggio.
In una situazione tranquilla, che da tempo non comportava né dubbi interpretativi, né contenziosi, è intervenuta la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) che – al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni- ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, che ora prevede testualmente:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
Il nuovo testo suscita non poche perplessità, anche da un punto di vista grammaticale e linguistico, in quanto il soggetto iniziale “assenza per malattia” diventa poco dopo “permesso” che deve indicare anche l’orario in cui si è svolta la visita.
Se è una assenza per malattia, si riferisce all’intera giornata, rientra nel periodo di comporto, è sottoposta alla “trattenuta Brunetta”, e non richiede l’indicazione dell’orario, in quanto il CCNL non prevede il frazionamento della giornata di malattia.
Se è un permesso, non può essere considerato malattia, non può rientrare nel periodo di comporto, né può essere sottoposto alla trattenuta.
Ad aggravare ancora di più la situazione è intervenuta poi la Circolare n. 2 del 17-2-2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, precisando che per l’effettuazione di tali visite il dipendente deve fruire dei permessi previsti dai Contratti, che per la scuola sono solo due:
1. i permessi per motivi personali (art. 15, c. 2);
2. ed i permessi brevi (art. 16).
L’applicazione della Circolare nel nostro Comparto risulta quanto meno problematica, a cominciare dal fatto che per il personale della scuola è –a nostro avviso- estremamente limitata la possibilità di fruire dei permessi previsti dall’art. 16 del CCNL, la cui durata è talmente breve (solo 2 ore per i docenti) da non rendere possibile l’effettuazione della visita che richiede –in genere- molto più tempo, visto che la maggior parte dei comuni italiani non ha i servizi sanitari adeguati e l’interessato è molto spesso costretto a recarsi in un comune diverso da quello di residenza. Senza contare poi le visite particolari, disponibili solo in strutture altamente specializzare, che richiedono anche il necessario tempo per il viaggio.
Rimarrebbe la possibilità di fruire dei permessi per motivi personali (art. 15, c. 2 del CCNL), ma da questo punto di vista le nuove disposizioni risulterebbero addirittura punitive:
per il personale ATA, che per motivi personali o familiari può fruire di soli 3 (tre) giorni di permesso retribuito all’anno, esauriti i quali sarebbe costretto –per sottoporsi a visita specialistica- a ricorrere alla aspettativa senza assegni e con l’interruzione della carriera;
per il personale a tempo determinato, per il quale i permessi per motivi personali non sono retribuiti, per cui si verificherebbe l’assurdo che un supplente –per tutelare la propria salute- dovrebbe rinunciare allo stipendio;
per il personale docente, per cui i permessi sono ridotti al minimo nei periodi di svolgimento delle attività didattiche.
Alla luce di queste considerazioni, la UIL Scuola ritiene che per le visite mediche specialistiche permangano comunque le possibilità di utilizzare:
1. il permesso per malattia (con relativa trattenuta);
2. il permesso breve (nei casi in cui la particolare limitatezza della durata lo consenta);
3. una giornata di ferie.
Per porre fine al clima di incertezza ed alla confusione che regnano nelle scuole ed al fine di evitare inutili contenziosi, la UIL Scuola ha sollecitato il Ministero dell’Istruzione a definire le modalità di applicazione delle nuove norme nel comparto Scuola, che tengano conto delle particolari esigenze dei lavoratori e della specificità del settore.