L’art. 3 del Decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154 [leggilo], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008, modifica l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserendovi dopo il comma 6 il comma 6 bis.
Con esso si stabilisce che le Regione e gli enti locali debbano provvedere, per quanto di loro competenza, al ridimensionamente delle istituzioni scolastiche, ovverosia all’accorpamento delle istituzioni con meno di 500 studenti, così come già previsto nel piano programmatico. Per ridisegnare la mappa delle istituzioni scolastiche il decreto dà tempo alle Regioni fino al 30 novembre prossimo.