In attesa delle date di presentazione delle domande, la nostra scheda fornisce informazioni su chi può presentare la domanda, sui vincoli previsti per l’anno scolastico 2024-2025 e sui criteri e le modalità delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA.
Docenti: chi può/non può presentare domanda
I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.
I docenti assunti dal concorso straordinario bis o dalle GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 21/22 o 22/23, che hanno rinviato o ripetuto il periodo di formazione e prova con un ulteriore contratto a tempo determinato nell’a.s. 2023/24, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2023/24, possono presentare domanda di:
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.
I docenti assunti dalle GPS di I fascia posto di sostegno con contratto a tempo determinato l’1/9/2023, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2023/24, possono presentare domanda di:
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.
In questo caso:
- nelle utilizzazioni e assegnazioni provinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno.
- nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno.
Deroghe
I docenti esclusi dalle utilizzazioni o assegnazioni provvisorie nella provincia di titolarità o per altra provincia (a seconda dei casi precedentemente elencati), possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:
- a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in caso di assistenza non è necessaria la convivenza col familiare).
- c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia