PART TIME. SCADENZA DOMANDE 15 MARZO

di | 27 Febbraio 2013
Le domande di part time devono essere presentate dal personale interessato entro il 15 marzo p.v.
La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale)
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61
Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
In ogni caso non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i docenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.
I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La normativa di riferimento ad oggi è il CCNL 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58), l’O.M. 55 del 13/02/1998 ed il testo unico sul part-time, Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000.
Per ogni chiarimento in merito Tel. 331.8778174